Storica sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre"

La Corte Costituzionale ha ritenuto “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre” e ha precisato che “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”. Lo rende noto la stessa Consulta riunitasi oggi per esaminare le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. La Corte ha, dunque, dichiarato “l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi”.

Le norme censurate – precisa la Corte – sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte ha inoltre “ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”, scrive la Consulta.

In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, precisa la Corte “resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.

 

© Copyright Olycom - Riproduzione Riservata